DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 444 - Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione

Coming into Force07 Gennaio 1998
End of Effective Date30 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/23/097G0475/CONSOLIDATED/20180713
Published date23 Dicembre 1997
Enactment Date10 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.298 del 23-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante

  1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalita' stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

  2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, e' fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante

  1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalita' stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

  2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, e' fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo. 1

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante

  1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalita' stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

  2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, e' fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo. 3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento. (1)

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