IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, ed, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 14, che prevede che per la disciplina del servizio d'informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1987;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessita' di emendare il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, nella parte in cui esclude dalla fruizione del servizio gli agrotecnici, anch'essi ricompresi nell'ambito delle professioni di area agricola;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 6166 del 26 agosto 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
L'articolo 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, modificativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, e' sostituito dal seguente:
"Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in...