DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 322 - Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione

Coming into Force12 Luglio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/06/27/081U0322/CONSOLIDATED/20040804
Published date27 Giugno 1981
Enactment Date21 Maggio 1981
Official Gazette PublicationGU n.175 del 27-06-1981
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Decreta:

Art 1.

Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

Art 2.

L'utenza del servizio e' concessa dal Ministro di grazia e giustizia su istanza della parte interessata.

Art 3.

Il Ministro di grazia e giustizia, o su delega del Ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all'articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art 4.

L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e societa' editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.

Art 5.

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia puo' sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

Art 6.

La convenzione ha la durata di un anno.

In mancanza di disdetta da parte del Ministero disgrazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.

Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art 7.

L'utente potra' collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza della direzione del centro.

Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonche' quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

Art 8.

Il Ministero di grazia e giustizia ha la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca. Ha altresi' il diritto di estendere, migliorare o cancellare le banche di dati e di aggiungerne di nuove nonche' di modificare il sistema di ricerca.

Nessuna responsabilita' puo' derivare all'Amministrazione di grazia e giustizia per le variazioni suddette.

Art 9.

E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare e' fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art 10.

Nella convenzione e' inserita...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT