IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - L'utenza del servizio e' concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, e' cosi' stabilito:
lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;
lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B;
lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C.
Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'importo del canone e' corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione e' costituita con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Le modalita' di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma".