DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

Coming into Force14 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/30/099G0566/ORIGINAL
Published date30 Dicembre 1999
Enactment Date01 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa allo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 febbraio 1999;

Visti il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota dell'8 aprile 1999, n. 123.99 e quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota 5 maggio 1999, n. 3309;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 37/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Anagrafe delle aziende agricole

  1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".

  2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

  3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Art 2.

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

  1. L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe e' seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed e' operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze.

  2. In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si e' manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta.

  3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.

  4. Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validita', cosi' come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art 3.

Contenuti informativi dell'anagrafe

  1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di...

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