DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 198 - Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace

Coming into Force03 Agosto 2000
Enactment Date10 Giugno 2000
Published date19 Luglio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/07/19/000G0249/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.167 del 19-07-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per "legge" la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; b) per "Ministero" il Ministero della giustizia; c) per "Ministro" il Ministro della giustizia.

Art 2.

Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

  1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente.

  2. Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-quater della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo piu' vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.

Art 3.

Requisiti per la designazione

  1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.

Art 4.

Modalita' di designazione

  1. Ciascun consiglio dell'ordine non puo' esprimere piu' di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.

  2. Nella designazione e' indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

  3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

  4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

Art 5.

Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

  1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

  2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

Art 6.

Componenti supplenti

  1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non e' stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.

Art 7.

Termine per le designazioni

  1. La comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.

Art 8.

Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.

Art 9.

Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

  1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Art 10.

Domanda

  1. Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi e' in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneita' fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT