IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data 6 settembre 2000, e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Articolazione del Ministero
Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", e' articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
Il Ministero e' articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilita' interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
Sui provvedimenti di attuazione del presente regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
Al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali si provvede con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.