DECRETO 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Coming into Force10 Dicembre 1998
End of Effective Date06 Settembre 2014
Enactment Date28 Aprile 1998
Published date25 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/11/25/098G0457/CONSOLIDATED/20140823
Official Gazette PublicationGU n.276 del 25-11-1998
Capo I Organizzazione
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi;

Visto l'articolo 30, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonche' le procedure di iscrizione all'Albo medesimo delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che fissa i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Considerato che ai sensi del citato articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Costituzione dell'Albo

  1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

  2. L'Albo e' articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Art 2.

Organi

  1. Sono organi dell'Albo:

    1. il Comitato nazionale;

    2. le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

  2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

  3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

  4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Art 3.

Comitato nazionale

  1. Il Comitato nazionale e' composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente:

    a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

    b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

    c) uno dal Ministro della sanita';

    d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

    e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

    g) uno dalle organizzazioni di categoria dell'industria;

    h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio;

    i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione;

    l) uno dalle organizzazioni di categoria dell'artigianato; m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.

  2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell'ambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

  3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Art 4.

Sezioni regionali

  1. Ogni sezione regionale e' composta:

    1. dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

    2. da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di vicepresidente;

    3. da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;

    4. da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

  2. Qualora i componenti di cui al comma l non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

  3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle d'Aosta, e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Art 5.

Sezioni provinciali di Trento e Bolzano

  1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte:

    1. dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

    2. da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della giunta provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente;

    3. da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

  2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

  3. Nell'ipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Art 6.

Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali

  1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

    a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;

    b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonche' per il passaggio da una classe ad un'altra;

    c) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria delle imprese;

    d) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

    e) coordina l'attivita' delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;

    f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

    g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a);

    h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda di iscrizione all'Albo;

    i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e provinciali;

    l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

  2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

    a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse;

    b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attivita' oggetto della domanda di iscrizione;

    c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione;

    e) redigono e...

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