DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1997, n. 389 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio

Coming into Force08 Novembre 1997
Enactment Date08 Novembre 1997
Published date08 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/08/097G0426/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.261 del 08-11-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91 / 156 / CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 / CEE relativa ai rifiuti, e 91/689 / CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94 / 31 / CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante

delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62 / CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 / CEE sui rifiuti, 91 / 689 / CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 / CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;

Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Gestione dei rifiuti

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che".

  2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed".

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "6 -bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.".

  4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti numeri:

    "2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

    3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.".

  5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppresso il numero 6).

  6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.

  7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".

  8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa la lettera d).

  9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

  10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G".

  11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia".

  12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione".

  13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) e g)".

  14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle predette attivita'".

  15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e".

  16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale".

  17. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le annotazioni devono essere effettuate:

    1. per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

    2. per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

    3. per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

    4. per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.".

  18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti".

  19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti".

  20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:

    "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93 / 38 / CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.".

  21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.".

  22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri".

  23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente." sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.".

  24. All'articolo 13, comma 1...

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