IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 del Consiglio del 30 novembre 1995;
Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) 2078/92, in particolare gli articoli 19 e 20 in materia di controlli e regime delle decadenze;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita';
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
Vista la legge 12 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modicazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che disciplinano l'attivita' normativa ministeriale e interministeriale;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'8 gennaio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi, nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Verifiche istruttorie
L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalita' delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le modalita' di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il 5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono apposito processo verbale delle attivita' compiute nel corso del sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.
I sopralluoghi vengono effettuati con le modalita' precisate all'articolo 3.
Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di piu' aiuti incompatibili tra loro o riceva piu' aiuti per lo stesso intervento.