DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2013, n. 82 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

Coming into Force01 Agosto 2013
Enactment Date26 Aprile 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/07/17/13G00125/ORIGINAL
Published date17 Luglio 2013
Official Gazette PublicationGU n.166 del 17-07-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le parole da: «gli interventi straordinari per fame» a: «beni culturali.», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.»;

    3. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

      ;

    4. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e' assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia.

      ;

    5. al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.»;

    6. dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

      5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      ;

    7. al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;

    8. dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente:

      6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.

      .

  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

    Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

    2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

    3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualita' degli interventi.

    4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

    5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

    6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

    7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

    8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

    .

Art 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

  1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:

Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalita' di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonche', nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) avere le capacita' finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale...

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