IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1.
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Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:
nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g)...