DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari

Coming into Force01 Gennaio 2002
Published date17 Dicembre 2001
Enactment Date07 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/17/001G0501/CONSOLIDATED/20200519
Official Gazette PublicationGU n.292 del 17-12-2001
Capo I DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N 322
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, che disciplina la possibilita' di computare un credito I.V.A. in detrazione in un periodo di imposta successivo, a seguito di provvedimento di diniego del rimborso I.V.A. con contestuale riconoscimento del relativo credito;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e di redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale stabilisce le disposizioni tributarie non penali relative alle violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nonche' l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonche' l'articolo 73 del medesimo decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle Agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visti gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;

Attesa l'esigenza di conoscere anticipatamente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e cioe' entro febbraio di ciascun anno, i dati relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente al fine di ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e 19 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni

  1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

  2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

  3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

  4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza...

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