DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997, n. 432 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Coming into Force02 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/18/097G0469/ORIGINAL
Enactment Date29 Ottobre 1997
Published date18 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.294 del 18-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968;

Considerata l'esigenza di determinare un aggiornamento delle tariffe massime necessarie per far fronte alle spese per le operazioni di controllo e di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonche' la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 15. - 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e saranno determinate dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a:

    1. L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze;

    2. L. 8 per ogni talea coltivata.

  2. Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

  3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto...

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