DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. 1164 - Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Coming into Force11 Marzo 1970
Published date24 Febbraio 1970
Enactment Date24 Dicembre 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/02/24/069U1164/CONSOLIDATED/19971218
Official Gazette PublicationGU n.48 del 24-02-1970
CAPO I Produzione e vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite - Classificazione di detto materiale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' stesse n. 93/15 del 17 aprile 1968;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

In applicazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati nell'articolo 2 della direttiva medesima, in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in paesi della Comunita' economica europea, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' stesse n. 93/15 del 17 aprile 1968;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

((In applicazione della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con:

la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre

1977,

la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre

1977,

la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione

vegetativa della vite, come precisati alla lettera b) del successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di moltiplicazione", e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

A) Vite: la pianta del genere Vitis (L) destinata alla riproduzione di uve, o all'utilizzazione quale materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

B) Materiali di moltiplicazione:

I) Piante di vite:

  1. barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

  2. barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto, la cui parte sotterranea e' radicata.

    II) Parti di piante di vite:

  3. sarmenti: rami di un anno;

  4. talee di portinnesto: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione di barbatelle innestate;

  5. nesti: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

  6. talee di vivaio: frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

    C) Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

    D) Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate)).

Art 2.

I materiali di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

1) materiali di moltiplicazione di base;

2) materiali di moltiplicazione certificati;

3) materiali di moltiplicazione standard.

I requisiti dei materiali appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

1) Materiali di moltiplicazione di base:

  1. sono prodotti sotto la responsabilita' del costitutore o dei suoi aventi causa, secondo metodi di selezione idonei alla conservazione della varieta' e destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione;

  2. provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate all'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione di base.

    La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) e' constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

    2) Materiali di moltiplicazione certificati:

  3. provengono direttamente da materiali di moltiplicazione di base o, a richiesta del costitutore, da materiali di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di moltiplicazione di base, sempre che rispondano alle condizioni previste agli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base;

  4. sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

  5. provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione certificati.

    La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

    3) Materiali di moltiplicazione standard:

  6. si riferiscono a varieta' di cui sia accertata la identita' e la purezza;

  7. sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

  8. provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione standard.

    La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

Art 3.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto la qualifica di costitutore di una varieta' viticola spetta al titolare del brevetto relativo a detta varieta' o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore della agricoltura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conoscano il costitutore o i suoi aventi causa ovvero non esistano l'uno o gli altri, puo' affidare il compito della conservazione in purezza della varieta' ad un ente pubblico o ad imprenditore operante nel campo vivaistico che dia affidamento di bene assolvere sotto il profilo tecnico ed organizzativo detto compito.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi' qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente o l'imprenditore incaricato del mantenimento in purezza della varieta' non adempiano le prescrizioni concernenti tale mantenimento.

L'incaricato del mantenimento della varieta' assume, ai fini del presente decreto, le facolta' e gli obblighi del costitutore.

CAPO II Obblighi inerenti alla produzione dei materiali di moltiplicazione
Art 4.

Le ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono tenute, allorche' intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le colture istituite per la produzione di...

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