DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88 - Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante

Coming into Force24 Maggio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/09/002G0115/CONSOLIDATED/20060707
Published date09 Maggio 2002
Enactment Date18 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.107 del 09-05-2002
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra societa' ad essa derivante";

Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle

parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio

2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Costituzione del Fondo

  1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante".

  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art 2.

Finalita' del Fondo

  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, gia' appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi' come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivita' di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art 2.

Finalita' del Fondo

  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti , con eccezione del personale con qualifica di dirigente, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, gia' appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi' come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivita' di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art 3.

Amministrazione del Fondo

  1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

  2. Il presidente e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

  3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

  4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

  5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.

Art 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

  1. Il comitato amministratore deve:

  1. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui...

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