Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non puo' che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non puo' che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
contraente, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea;
registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
elenchi di contraenti, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 149;
gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Art
4.
Realizzazione e gestione del registro
-
Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori...