IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l'art. 59, comma terzo, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 61 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, concernente ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l'art. 25 della legge 1› febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232;
Visto l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 232, concernente i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento per il personale appartenente ai ruoli tecnico- scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti attitudinali - Disposizione generale
I candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico o tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne l'idoneita' attitudinale per l'espletamento del servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica o sanitaria.