DECRETO 24 febbraio 2015, n. 39 - Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua

Coming into Force23 Aprile 2015
Enactment Date24 Febbraio 2015
Published date08 Aprile 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/04/08/15G00053/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.81 del 08-04-2015
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare gli articoli 119 e 154;

Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare il comma 1 lettera d) che disciplina l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;

Considerato che e' necessario stabilire i criteri tecnici e metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa tenendo conto dei diversi utilizzi;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata n. 140/2014 reso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;

Visto il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Approvazione dei criteri di valutazione del costo ambientale e del costo della risorsa

  1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art 2.

Disposizioni transitorie e finali

  1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorita' competenti adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente regolamento.

  2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque - di seguito DQA ), come modificato dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorita' gia' utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 2015 Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1246

Allegato A

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL COSTO AMBIENTALE E DEL COSTO DELLA RISORSA PER I VARI SETTORI D'IMPIEGO DELL'ACQUA, IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE

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Introduzione

La Direttiva 2000/60/CE (DQA) stabilisce obiettivi di qualita' e disciplina le modalita' per conseguirli, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale della risorsa idrica e, in applicazione del principio chi inquina paga, consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa. Il recupero dei costi nei vari settori d'impiego costituisce altresi' un requisito di condizionalita' ex ante per la politica di Coesione e l'accesso ai fondi strutturali del prossimo ciclo di programmazione.

Ai sensi del'art. 1, comma 1 lett.d) del DPCM 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, i criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa (Environmental and Resource Costs, di seguito ERC) devono essere disciplinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il documento si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente a:

  1. definizioni necessarie ad individuare gli ERC,

  2. metodologia di stima degli ERC,

  3. individuare l'approccio generale per l'internalizzazione degli ERC.

    Lo scopo del presente documento e' pertanto quello di fornire un riferimento tecnico in grado di supportare le Amministrazioni competenti ad effettuare la ricognizione degli ERC gia' internalizzati negli esistenti strumenti di recupero dei costi, l'identificazione degli ERC da internalizzare e di quelli residui, come riportato nella rappresentazione schematica delle linee guida a pagina 3.

    Nella fase di pianificazione e programmazione dei piani di gestione, relativa al periodo 2015-2021, sono fatte salve eventuali metodologie di determinazione dei costi ambientali e della risorsa gia' impiegate dalle Autorita' competenti nell'approntare l'aggiornamento dell'analisi economica il cui risultato sia equivalente a quello conseguente all'applicazione delle presenti linee guida, con l'obbligo di implementazione progressiva della nuova metodologia.

    Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida si rimanda ai documenti guida elaborati nel contesto della Common Implemetation Strategy per la DQA e in particolare: Documento Guida n.1 "Economics and the environment" (2003), Drafting Group ECO1 e ECO2 (2007) e Guidance Reporting 2016 (2014), pubblicati su CIRCABC nella sezione "Biblioteca" della direttiva quadro sulle acque:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    Tabella 1 - Rappresentazione schematica delle linee guida

  4. DEFINIZIONI

    Con riferimento al quadro normativo nazionale, alla DQA e ai documenti tecnici redatti ufficialmente a livello comunitario in materia di analisi economica e costi ambientali e della risorsa, ai fini delle presenti linee guida, si forniscono le seguenti definizioni:

    1.1 Utilizzi

    Sono utilizzi idrici tutte le attivita' che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I vari utilizzi devono essere individuati secondo l'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 ed allegato II della DQA. In conformita' al disposto dell'art. 2 punto 39 della DQA e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli utilizzi comprendono gli usi idrici ed i servizi idrici.

    Usi idrici

    Sono usi idrici quelli indicati dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti1 .

    Anche ai fini dell'applicazione del principio chi inquina paga, sono considerati i seguenti usi:

    - potabile;

    - produzione forza motrice (idroelettrico);

    - agricolo di irrigazione;

    - industriale;

    - estrazione acque minerali e termali;

    - ogni altro uso che l'Autorita' competente, in sede di pianificazione di bacino, ha identificato come significativo (ittiogenico, navigazione, balneazione, innevamento artificiale...

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