IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare gli articoli 119 e 154;
Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare il comma 1 lettera d) che disciplina l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri tecnici e metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa tenendo conto dei diversi utilizzi;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata n. 140/2014 reso nella seduta del 13 novembre 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;
Visto il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Approvazione dei criteri di valutazione del costo ambientale e del costo della risorsa
Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.