IL MINISTRO delegato per lo spettacolo
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.
E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:
per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorche' la capienza complessiva del medesimo e' superiore a 1.300 posti;
qualora due o piu' sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorche' non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.