DECRETO 29 settembre 1998, n. 391 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni

Coming into Force27 Novembre 1998
Enactment Date29 Settembre 1998
Published date12 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/11/12/098G0441/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.265 del 12-11-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO delegato per lo spettacolo

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport";

Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

  2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:

  1. per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorche' la capienza complessiva del medesimo e' superiore a 1.300 posti;

  2. qualora due o piu' sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorche' non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:

    1. per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

    2. per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

    3. per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

    4. per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

  2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attivita' di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attivita' e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di...

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