DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 324 - Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Coming into Force09 Novembre 2000
End of Effective Date27 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/08/000G0378/CONSOLIDATED/20041113
Enactment Date08 Settembre 2000
Published date08 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.261 del 08-11-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali e' consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272

Art 2.

Programmazione

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272

Art 3.

Concorsi per esami

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.

  2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272

Art 4.

Commissioni esaminatrici

  1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

  2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente e' scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonche' tra i professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, anche collocati a riposo.

  3. Gli altri due o piu' componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche' esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi.

  4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

  5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica.

  6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272

Art 5.

Modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonche' le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di concorso:

  1. le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalita' richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e' mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonche' alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestio-nale-organizzativo, ed e' mirata a...

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