DECRETO 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio

Coming into Force04 Settembre 2003
Published date20 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/20/003G0254/ORIGINAL
Enactment Date30 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.192 del 20-08-2003
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  2. Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  3. Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

  4. Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

  5. Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

  6. Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

  7. Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

    1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari.

  2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.

Art 3.

Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

  1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o piu' imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

  2. Gli enti che esercitano una o piu' attivita', ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attivita' commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.

  3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attivita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

  4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita', nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.

Art 4.

Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

  1. Le imprese che intendono esercitare una o piu' attivita' di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresi', il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilita'.

  2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

  3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.

Art 5.

Requisiti di capacita' economico-finanziaria

  1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacita' economico-finanziaria:

  1. una comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';

  2. il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;

  3. l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative;

  4. iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

Art 6.

Requisiti di capacita' tecnico-organizzativa

  1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacita' tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.

  2. I requisiti tecnico-professionali sono:

  1. aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti;

  2. aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita', ai sensi della legislazione vigente in materia di...

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