LEGGE 15 novembre 1995, n. 480 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio

Coming into Force18 Novembre 1995
Published date17 Novembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/17/095G0525/ORIGINAL
Enactment Date15 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.269 del 17-11-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18

SETTEMBRE 1995, N. 381.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "lire 38.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 35.500 milioni";

al comma 2, le parole: "20 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 miliardi";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' sostituito dal seguente:

' 6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo...

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