DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306 - Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari

Coming into Force01 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/16/097G0344/CONSOLIDATED/20171229
Published date16 Settembre 1997
Enactment Date25 Luglio 1997
Official Gazette PublicationGU n.216 del 16-09-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera c), nonche' i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunita' di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle universita' di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonche' di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema piu' generale e piu' complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;

Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalita' di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle universita' non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;

Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha espresso parere;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b), c) e 7;

  2. per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;

  3. per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

  4. per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;

  5. per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni universita' comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Contribuzione studentesca

  1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle universita' mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.

  2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle universita' in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonche' sulla base della specificita' del percorso formativo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 2322

Art 3.

Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea

  1. Le universita' graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equita' e solidarieta', in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressivita', anche allo scopo di tutelare gli studenti di piu' disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

  2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonche' dell'ampiezza del nucleo familiare.

  3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine...

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