DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567 - Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche

Coming into Force20 Novembre 1996
Enactment Date10 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/11/05/096G0589/CONSOLIDATED/20080129
Published date05 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.259 del 05-11-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunita' di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' generali

  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali.

  2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

  3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

  4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse.

  5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti governativi. - L'art. 3, comma 5-bis, del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica", cosi' dispone: "5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento". - L'art. 326, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, cosi' dispone: "17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative". - L'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cosi' dispone: "4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto".

- L'art. 43 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone: "Art. 43 (Attivita' aggiuntive). - 1. Le attivita' aggiuntive consistono in attivita' aggiuntive di insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento. 2. Le attivita' aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalita' previste dall'art. 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attivita' aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 3. Le attivita aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

  1. svolgimento di compiti relativi: al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto;

al supporto organizzativo al capo di istituto; a particolari forme di coordinamento del collegio dei decenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonche' particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione; al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;

all'assistenza tutoriale;

alla progettazione di interventi formativi; alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale; ogni altra attivita' regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti; b) attivita' di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio; c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttivita' dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attivita' funzionali all'attivita' scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate; d) partecipazione ad attivita' realizzate sulla base di convezioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degi stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalita' di istituto; e) attivita' di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale. 4. Il compenso delle attivita' aggiuntive di insegnamento e' fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle. 5. Il compenso delle attivita' aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attivita' inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attivita' di cui al comma 3, lettera a), secondo quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL. 6. Il compenso per le attivita' di cui al comma 3, lettera d), e' fissato nella stessa convenzione che disciplina le attivita' medesime".

- L'art. 54 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone: "Art. 54 (Attivita' aggiuntive). - 1. Costituiscono attivita' aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo...

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