DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 425 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto

Coming into Force28 Dicembre 1994
Enactment Date22 Aprile 1994
Published date01 Luglio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/07/01/094G0362/CONSOLIDATED/20020621
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilita' ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 1

Art 2.

Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica

  1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

  2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 1

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