IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilita' ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.