DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997, n. 470 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare

Coming into Force23 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/08/097G0506/ORIGINAL
Published date08 Gennaio 1998
Enactment Date18 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.5 del 08-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonche' quelli in scienze delle preparazioni alimentari.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.

  2. Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT