LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Coming into Force11 Febbraio 1994
Enactment Date18 Gennaio 1994
Published date27 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/27/094G0059/CONSOLIDATED/20100423
Official Gazette PublicationGU n.21 del 27-01-1994 - Suppl. Ordinario n. 14
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA La seguente legge:

Art 1.

Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione 1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27. 2. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

Art 2.

Attivita' professionale 1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti; e) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche; e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d); f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare; g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatoli; i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione; m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gcstione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settol i diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

Art 3.

Esercizio della professione 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e' obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 27. 2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico- professionale. In tal caso, essi possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. 3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 e conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati. 4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi. 5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. 6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art 4.

Segreto professionale 1. L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attivita'.

Art 5.

Vigilanza 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso.

Art 5.

Vigilanza 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso.

Art 6.

Incarichi affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni 1. Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Art 7.

Riscossione dei contributi 1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1, lettera 1), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. 2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. 3. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art 8.

Personale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali.

CAPO II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Art 9.

Circoscrizioni territoriali 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti. 2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.

Art 10.

Composizione del consiglio dell'ordine regionale 1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. 2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili 3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 4...

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