DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220 - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

Coming into Force27 Giugno 2001
Enactment Date27 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/12/001G0275/CONSOLIDATED/20130621
Published date12 Giugno 2001
Official Gazette PublicationGU n.134 del 12-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 144
Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovra' adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalita' di nomina dei vincitori nonche' le modalita' e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e' stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del camparto sanita';

Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanita', relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;

Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno e' disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanita' relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9 novembre 2000;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Accesso dall'esterno

  1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E' esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilita' di un solo posto, lo stesso e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilita' di due posti, uno e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% da' luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari o superiore alla meta' dell'unita'.

  3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonche' conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.

Art 2.

Requisiti generali di ammissione

  1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

    1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

    2. idoneita' fisica all'impiego:

      1) l'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

      2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;

    3. titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;

    4. iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

  2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

  3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art 3.

Bando di concorso

  1. L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

  2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

  3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.

  4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da...

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