IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1.
Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' eseguire in economia i seguenti servizi entro il limite di L. 75.000.000 sempreche' non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato o dell'Istituto Poligrafico dello Stato:
1) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi, utensili; manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti; spese per il riscaldamento;
2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti;
3) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;
4) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;
5) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature e attrezzature nonche' acquisto di accessori e parti di ricambio;
6) spese per indagini e rilevazioni che non rientrino nella previsione dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non siano di competenza dell'Istituto centrale di statistica;
7) spese...