DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 274 - Sistemazione del servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonche' dei relativi ruoli organici

Coming into Force18 Aprile 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/04/17/048U0274/CONSOLIDATED/19600328
Enactment Date08 Aprile 1948
Published date17 Aprile 1948
Official Gazette PublicationGU n.91 del 17-04-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonche' in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379.

Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero e' trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art 2.

Salvo quanto e' disposto dall'art. 7 i ruoli organici annessi al regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, e successive modificazioni, sono soppressi, ad eccezione di quello degli addetti stampa all'estero che e' trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art 3.

Sono istituiti i ruoli organici del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conformita' della tabella A annessa al presente decreto firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Il personale previsto nel comma precedente e' addetto alla Direzione generale dello spettacolo, al Servizio delle informazioni, ed all'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica.

Il personale predetto puo' essere destinato a prestare, servizio presso altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 4.

Sono istituiti i ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo di cui al decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941. Detti ruoli sono approvati in conformita' della tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, puo' essere disposta la riammissione nell'Amministrazione di provenienza degli impiegati nominati a posti di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare in applicazione del regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, qualora essi ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, e' collocato nel ruolo di origine anche in soprannumero, con il grado e l'anzianita' di grado conseguiti.

Art 6.

Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell'art. 2 e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell'art. 5, sara' inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi.

L'inquadramento e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.

Art 7.

Se in qualche grado vi siano impiegati esuberanti rispetto ai posti di ruolo, essi vengono collocati in soprannumero, ad eccezione di coloro che chiedono di essere collocati in disponibilita'. Qualora durante il collocamento in disponibilita' si verifichino vacanze nel ruolo e nel grado cui appartiene il dipendente in tale posizione, egli puo' essere richiamato in servizio, su conforme deliberazione...

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