DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 314 - Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997)

Coming into Force17 Novembre 2000
Published date02 Novembre 2000
Enactment Date28 Luglio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/02/000G0365/CONSOLIDATED/20060123
Official Gazette PublicationGU n.256 del 02-11-2000
Capo I Definizioni e ripartizione delle disponibilita' finanziarie
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio

2000; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per le pari opportunita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;

  2. progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

  3. servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita';

  4. corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;

  5. servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, commna 1, lettera b), della legge;

  6. Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 2.

Ripartizione delle disponibilita' finanziarie

  1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi:

    1. concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attivita', per l'acquisto di attivita' preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;

    2. concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21.

  2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.

Capo II Agevolazioni per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali.
Art 3.

Soggetti beneficiari

  1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

  2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attivita' economiche, nei settori di cui al comma 1.

Art 4.

Iniziative ammissibili

  1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative:

  1. avvio di attivita' imprenditoriali, nonche' acquisto di attivita' preesistenti mediante cessione dell'attivita' medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;

  2. realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita';

  3. acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.

Art 5.

Misura delle agevolazioni

  1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, e' concesso un contributo in conto capitale, in conformita' ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate.

  2. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) e' calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in piu' anni, all'epoca in cui l'iniziativa e' avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e' rivalutato in relazione al piano di disponibilita' delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.

  3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni e' riconosciuta priorita' nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.

Art 6.

Misura delle agevolazioni "de minimis"

  1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: de minimis, cosi' come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto de minimis concedibile, la misura dell'agevolazione e' pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione e' pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente.

  2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: de minimis non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

Art 7.

Divieto di cumulo

  1. Le agevolazioni di cui...

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