IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile;
Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio
2000; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per le pari opportunita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita';
corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, commna 1, lettera b), della legge;
Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.