LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Coming into Force22 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/07/092G0241/CONSOLIDATED/20070720
Published date07 Marzo 1992
Enactment Date25 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.56 del 07-03-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Principi generali

  1. La presente legge e' diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale.

  2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 2.

Beneficiari

  1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

  1. le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 3.

Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

  1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 4.

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali

  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

    1. contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

    2. contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

  3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste.

Art 4.

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali

  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), ..., possono essere concessi:

    1. contributi in conto capitale ... per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

    2. contributi ... sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314.

  3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 5.

Crediti di imposta

  1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

  2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con...

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