Principi generali
La presente legge e' diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi.