DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1987, n. 306 - Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente

Coming into Force13 Agosto 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/29/087U0306/ORIGINAL
Enactment Date19 Giugno 1987
Published date29 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.175 del 29-07-1987
TITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Capo I NORME GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Considerato che l'art. 10 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Strutture organizzative

  1. L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi: Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; Servizio conservazione della natura; Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; Servizio geologico; Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari; Servizio affari generali e del personale.

  2. Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.

  3. Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.

Art 2.

Utilizzazione di strutture esterne al Ministero

  1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Ministero dell'ambiente puo' inoltre avvalersi, nei casi e nei modi consentiti dalla legge:

  1. dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti;

  2. dei servizi tecnici delle unita' sanitarie locali, previa intesa con la regione;

  3. della collaborazione degli istituti superiori;

  4. della collaborazione degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato;

  5. della collaborazione degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale;

  6. della collaborazione degli istituti e dipartimenti universitari, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni.

Art 3.

Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente

  1. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:

  1. del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che e' posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;

  2. del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;

  3. degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121;

  4. delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Capo II GABINETTO DEL MINISTRO
Art 4.

Gabinetto del Ministro

  1. Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalita'.

Art 5.

Ufficio legislativo

  1. L'ufficio legislativo:

coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro;

segue l'attivita' legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;

studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;

esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita' amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;

prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;

cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro. 2. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio legislativo.

Art 6.

Ufficio studi

  1. L'ufficio studi svolge attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.

  2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.

  3. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio studi.

Art 7.

Ufficio stampa

  1. L'ufficio stampa:

    informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attivita' del Ministero;

    cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero;

    attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali;

    attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero;

    attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.

  2. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio stampa.

Capo III SEGRETERIE PARTICOLARI
Art 8.

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato

  1. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV SERVIZI
Art 9.

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

  1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.

  2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

    a) alle competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed a quelle gia' attribuire dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

    b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualita' delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile;

    c) alle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

    d) alle competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

    e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;

    f) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione della programmazione nazionale delle risorse idriche, di cui agli articoli 90 e 91 del...

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