IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;
Considerato che l'art. 10 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Strutture organizzative
L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi: Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; Servizio conservazione della natura; Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; Servizio geologico; Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari; Servizio affari generali e del personale.
Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.
Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.