LEGGE 3 marzo 1987, n. 59 - Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente

Coming into Force05 Marzo 1987
Published date04 Marzo 1987
Enactment Date03 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/04/087U0059/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.52 del 04-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresi' al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art 2.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

  2. Il Servizio geologico e' diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente e' nominato con la procedura di cui al comma 1.

  3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aumentata di dieci unita' di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349.

  4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aggiunta la seguente lettera:

    "e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".

  2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, e' modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonche' di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

Art 4.
  1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

Art 5.
  1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del...

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