DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici

Coming into Force23 Marzo 1971
End of Effective Date28 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/03/08/070U1391/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date22 Dicembre 1970
Published date08 Marzo 1971
Official Gazette PublicationGU n.59 del 08-03-1971 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1967, n. 1288, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;

Uditi i pareri della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - RESTIVO - REALE - LAURICELLA - VIGLIANESI - GAVA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 235. - CARUSO

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

Regolamento per l'esecuzione della L 13 Luglio 1966, n. 615

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

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Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

CAPO I GENERALITA'
Art 1. - Campo d'applicazione

1.1 Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialita' superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.

1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:

  1. riscaldamento di ambienti;

  2. riscaldamento di acqua per utenze civili;

  3. cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;

  4. lavaggio biancheria e simili;

  5. distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);

  6. forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860).

1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.

Art 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .

Art 2. - Patentini

2.1. Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della legge, gli impianti termici indicati nell'articolo 1 che abbiano potenzialita' superiore alle 200.000 kcal/h sono classificati in due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione.

2.2. Sono attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti termici per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

2.3. Sono attribuiti alla seconda categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 2° grado, gli impianti termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione indicato nel comma precedente.

2.4. Il patentino di 1° grado abilita direttamente, senza l'osservanza di alcuna formalita', anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di 2° grado.

2.5. I patentini potranno essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a 18 anni compiuti.

2.6. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e delle relative norme di attuazione, costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o di 2° grado previsto dal presente articolo.

2.7. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi del comma precedente.

2.8. Ai fini dell'eventuale revoca dei patentini di abilitazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge, il comando provinciale dei vigili del fuoco comunichera' al competente ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva nella cattiva conduzione degli impianti termici.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art 3. - Terminologia

3.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Accesso - Vano nelle pareti delimitanti un ambiente, destinato al passaggio di persone o di cose.

Aria comburente - Aria atmosferica che interviene nel processo di combustione.

Bocca del camino - Sezione terminale retta del camino.

Bruciatore - Dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente.

Camera di calma - Dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle in essi contenute.

Camini - Porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.

Canali da fumo - Insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.

Cenere - Residui solidi della combustione completa di sostanze combustibili.

Ciclone - Dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute.

Combustibili - Sostanze atte a mantenere una combustione in presenza di aria atmosferica.

Combustione - Processo di ossidazione con formazione di fiamma e sviluppo di calore.

Concentrazione - Quantita' di sostanze solide, liquide o gassose contenute in un volume unitario di gas riferito a determinate condizioni di temperatura e di pressione.

Conduttore di impianto termico non automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e delle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Conduttore di impianto termico automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente solo saltuariamente, e' tecnicamente in grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore. L'accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialita' non superiore a 600.000 kcal/h non richiedono l'intervento del conduttore.

Conduzione di un impianto termico - Insieme di tutte le operazioni occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico.

Depuratore di fumi - Dispositivo atto a trattare fumi ed emissioni in genere al fine di ricondurne la composizione entro determinati limiti.

Emissioni - Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera.

Focolare o camera di combustione - Parte di un impianto termico

nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce una unita' termica.

Fumi - Prodotti della combustione immessi nell'atmosfera.

Griglia - Dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto con l'aria...

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