Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto l'art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 4, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA: il seguente regolamento: Art. 1 (Campo di applicazione)
Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento
applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o
superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom-
inate "caldaie".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
2.
(Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
-
caldaia: l'unita' centrale scambiatore termico-bruciatore
destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla
combustione;
-
apparecchio:
1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un
bruciatore;
2) il bruciatore destinato ad essere installato sullo
scambiatore termico;
-
potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza
termica massima fissata e garantita dal costruttore come
potenza che puo' essere trasferita all'acqua in regime di
funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati
dal costruttore;
-
rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la
potenza termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto
del potere termico inferiore, a pressione costante, del
combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantita'
di combustibile per unita' di tempo;
-
carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la
potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo,
oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e
la stessa potenza utile nominale;
-
temperatura media dell'acqua della caldaia la media delle tem-
perature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;
-
caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di
funzionamento puo' essere limitata in sede di progettazione;
-
back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di
riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un
camino come elemento di un'unita' caldaia retrostante con
focolare a gas;
-
caldaia a bassa temperatura: caldaia che puo' funzionare in re-
gime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di
alimentazione e' compresa tra 35 e 40 gradi centigradi e che,
in certi casi, puo' dare luogo a condensazione. Sono comprese
le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;
-
caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter
condensare in permanenza una parte considerevole del vapore
acqueo contenuto nei gas di combustione;
-
caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con
potenza nominale utile inferiore a 37 kW, progettata per
riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro,
l'ambiente abitato in cui e' installata, provvista di vaso di
espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua
calda mediante circolazione naturale per gravita'.
Sull'involucro della caldaia e' indicato che l'istallazione e'
specifica per ambiente abitato.
Art
3.
(Esclusioni) 1. Sono esclusi dal presente regolamento:
-
le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche
con combustibili solidi;
-
gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi
igienici;
-
le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili
diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non
comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas
residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
-, n. 276, del 25 novembre 1995;
-
le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare
principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono
anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento
centrale e usi igienici;
-
gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati
unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua
calda per usi igienici circolante per gravita';
-
ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di
rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto
alla funzione riscaldamento.
Art
4.
(Requisiti di rendimento)
I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioe' in
funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per
una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 gradi
centigradi, sia a carico parziale, cioe' in funzionamento a carico
parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella
caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia.
Art
5.
(Presunzione di conformita')
-
Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformita' delle norme
tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.
-
Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla
dichiarazione CE di conformita'.
-
Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalita' e con le tolleranze fissate dalle norme
tecniche armonizzate europee.
-
I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.
Art
6.
(Immissione in commercio)
-
Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e
corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
-
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella
dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che
consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento
utile di cui all'articolo 4.
-
Le caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard,
possono recare le indicazioni specifiche di cui all'allegato I,
punto 2, e all'allegato II.
-
La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo
visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E'
vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa
trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della
marcatura CE.
Art
6.
(Immissione in commercio)
Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201.
La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
Art
7.
(Marcatura di conformita')
-
Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse
l'apposizione della marcatura CE, tale marchio puo' essere apposto
solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e
le...