DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 201 - Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Coming into Force24 Novembre 2007
End of Effective Date22 Marzo 2011
Published date09 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/09/007G0215/CONSOLIDATED/20110308
Enactment Date06 Novembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

  2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 FEBBRAIO 2011, N. 15

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "prodotto che consuma energia": un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

b) "componenti e sottounita": le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

c) "misure di esecuzione": le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

d) "immissione sul mercato": l'introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

e) "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;

f) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al precedente periodo o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto;

g) "mandatario": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva;

h) "importatore": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro delle sue attivita';

i) "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;

l) "progettazione del prodotto": la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

m) "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

n) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;

o) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

p) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

q) "riciclaggio": lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

r) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

s) "recupero": ognuna delle operazioni previste nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;

u) "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto riportato nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;

v) "profilo ecologico": la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili;

z) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico;

aa) "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

bb) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

cc) "specifica per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;

dd) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

ee) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile": la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;

ff) "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del...

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