Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
b) componenti e sottounita': le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunita';
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi al presente decreto;
h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo;
i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
l) progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
v) profilo ecologico: la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili;
z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
bb) progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno...