DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Coming into Force13 Novembre 1990
Enactment Date03 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/12/090G0276/CONSOLIDATED/20010509
Published date12 Novembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.264 del 12-11-1990 - Suppl. Ordinario n. 70
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle universita', ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, 19 luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle universita';

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazio'ni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita' (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGlL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, ClSAL, CONFSAL, CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA

il seguente regolamento: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

  2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art 2.

Rapporti istituzioni-utenti

  1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attivita' istituzionali da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le universita' e gli istituti di istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.

  2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigenza del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attivita' istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il piu' possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.

  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Art 3.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

  1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle universita' sono i seguenti:

    a) istruzione universitaria;

    b) igiene;

    c) attivita' assistenziali e sanitarie;

    d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

    e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;

    f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;

    g) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.

  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

    a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;

    b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;

    c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;

    d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attivita' assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;

    e) cura degli animali e delle piante;

    f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali;

    g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

    h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;

    i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attivita' inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita';

    l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalita' da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni.

Art 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

  1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalita' e procedure necessarie ad assicurare la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalita' e procedure, appositi contingenti di...

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