IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato sul testo inviato in data 26 agosto 2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul testo loro inviato in data 29 novembre 2000, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, attesa la natura fiduciaria dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 23 aprile 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, ad eccezione di quella relativa alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto descritte nell'articolo 6, comma 2, lettera b), non accolta in considerazione della diversita' di dette competenze rispetto a quelle attribuite alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, in quanto relative, le prime, alla fase decisionale e, le seconde, a quella istruttoria, del procedimento concernente l'esercizio da parte del Ministro della giustizia delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 22 giugno 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
per "Ministro" il Ministro della giustizia;
per "Ministero" il Ministero della giustizia;
per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.