DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2001, n. 315 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

Coming into Force18 Agosto 2001
End of Effective Date12 Settembre 2019
Published date03 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/03/001G0369/CONSOLIDATED/20190829
Enactment Date25 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.179 del 03-08-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato sul testo inviato in data 26 agosto 2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul testo loro inviato in data 29 novembre 2000, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, attesa la natura fiduciaria dell'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 23 aprile 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, ad eccezione di quella relativa alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto descritte nell'articolo 6, comma 2, lettera b), non accolta in considerazione della diversita' di dette competenze rispetto a quelle attribuite alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, in quanto relative, le prime, alla fase decisionale e, le seconde, a quella istruttoria, del procedimento concernente l'esercizio da parte del Ministro della giustizia delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 22 giugno 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone dell'11 luglio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

  1. per "Ministro" il Ministro della giustizia;

  2. per "Ministero" il Ministero della giustizia;

  3. per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;

  4. per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 19 GIUGNO 2019, N. 100

Art 2.

Indirizzo politico-amministrativo

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

  2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

Art 2.

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Art 3.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

  1. Segreteria del Ministro;

  2. Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

  3. Gabinetto del Ministro;

  4. Ufficio legislativo;

  5. Ispettorato generale;

  6. Servizio di controllo interno;

  7. Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale;

  8. Ufficio stampa ed informazione.

Art 3.

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Art 4.

Principi generali

  1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

  2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

  3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.

  4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

  5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

  6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

Art 4.

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Art 5.

Segreteria del Ministro

  1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

  2. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art 5.

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Art 6.

Gabinetto del Ministro

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresi', nell'ambito e per le finalita' connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

  2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

  3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attivita' in corso di maggiore rilevanza.

Art 6.

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Art 7.

Ufficio legislativo

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro si avvale dell'Ufficio Legislativo. A tal fine, l'Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa nazionale, europea ed internazionale.

  2. L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione...

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