DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1981, n. 758 - Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione di quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653

Coming into Force08 Gennaio 1982
End of Effective Date07 Novembre 2001
Published date24 Dicembre 1981
Enactment Date25 Settembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/24/081U0758/CONSOLIDATED/20011024
Official Gazette PublicationGU n.353 del 24-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione;

Visti gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessita' di adeguare a sopravvenute esigenze il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico

Il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653, e' sostituito da quello annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 settembre 1981 PERTINI SPADOLINI - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1981

Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 14

Art 1.

Articolo unico PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

Regolamento spese Ministero del Bilancio e della Programmazione economica

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art 1

Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi:

a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;

c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato;

d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

e) lavori di stampa, tipografia litografia, riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettino e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;

l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537.

Art 1

((I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensidell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

  1. ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

  2. acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;

  3. acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie e abbonamenti ad agenzie di informazioni;

  4. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

  5. lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

  6. lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o societa' commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

  7. spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;

  8. acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per

    premi;

  9. spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze,

    convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;

  10. spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del

    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

  11. spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note

    illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;

  12. spese postali, telefoniche e telegrafiche;

  13. spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e

    perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

  14. spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino

    all'importo di lire 2 milioni;

  15. locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT