Art
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Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi:
a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;
c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato;
d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
e) lavori di stampa, tipografia litografia, riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettino e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;
f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537.
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((I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensidell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;
acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie e abbonamenti ad agenzie di informazioni;
manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o societa' commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
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acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per
premi;
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spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze,
convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
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spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
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spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note
illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;
spese postali, telefoniche e telegrafiche;
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spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e
perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
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spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino
all'importo di lire 2 milioni;
locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano...