DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. 653 - Approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Coming into Force29 Novembre 1972
Published date14 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/14/072U0653/CONSOLIDATED/19811224
Enactment Date26 Settembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.294 del 14-11-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione;

Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico

E' approvato il "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica" annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. - CARUSO

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art 1

Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fino al limite massimo dell'importo per il quale non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi:

a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;

c)...

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