DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1996, n. 518 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita'

Coming into Force20 Ottobre 1996
Enactment Date01 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/05/096G0534/CONSOLIDATED/20010201
Published date05 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:

    " 1. I Dipartimenti, ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita' sono cosi individuati:

    1. Dipartimento della programmazione;

    2. Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;

    3. Dipartimento della prevenzione;

    4. Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria;

    5. Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.".

  2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:

    " 4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera.".

  3. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' aggiunto il seguente comma:

    " 6. il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina...

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