DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 196 - Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita', in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266

Coming into Force08 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/03/24/094G0128/CONSOLIDATED/20010201
Published date24 Marzo 1994
Enactment Date02 Febbraio 1994
Official Gazette PublicationGU n.69 del 24-03-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito della disciplina

  1. Il Ministero della sanita' e' organizzato per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonche' dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le disposizioni del presente decreto.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435

Art 2.

Ministro ed uffici ausiliari

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

  2. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

  3. Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

  4. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.

  5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno.

  6. L'ufficio legislativo provvede all'attivita' di studio e di progettazione normativa nelle materie di competenza del Ministero. Ad esso e' preposto un consigliere giuridico. Gli organi del Ministero, su richiesta del capo ufficio legislativo, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali per il funzionamento dell'ufficio.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435

Art 3.

Organizzazione

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il Ministero della sanita' e' articolato in dipartimenti e servizi.

  2. Ai dipartimenti ed ai servizi sono preposti dirigenti generali.

  3. I dirigenti generali non possono essere preposti di norma ad uno stesso dipartimento e servizio per piu' di cinque anni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sulla valutazione delle attitudini e della capacita' professionale dei dirigenti, anche in relazione ai risultati conseguiti.

  4. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i dipartimenti ed i servizi, definendone le attribuzioni sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Con decreti da emanarsi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 2, commi 4 e 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, si provvede alla rideterminazione della dotazione organica, nonche' all'organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Ministero.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435

Art 4.

Funzioni dei Dipartimenti

  1. I Dipartimenti, ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita', sono cosi' individuati:

    1. Dipartimento della programmazione;

    2. Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;

    3. Dipartimento della prevenzione e dei farmaci;

    4. Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria.

  2. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria, nonche' di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed all'analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unita' sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunita' europea.

  3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialita', alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonche' di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali...

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