IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente: "Misure contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";
Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente: "Norme per la profilassi della leucosi enzootica dei bovini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 riguardante il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modificazioni del decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1987;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992;
Ritenuta l'urgenza di armonizzare la normativa nazionale sul controllo e il risanamento dalla leucosi bovina enzootica a quella della Unione europea, anche al fine di realizzare il libero scambio di animali fra i Paesi membri;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' stato pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109 e 79/111 del 24 gennaio 1979, 80/219 del 22 gennaio 1980, 80/1098 e 80/1099 dell'11 novembre 1980, 80/1274 del 22 dicembre 1980, 82/893 del 21 dicembre 1982, 83/646 del 13 dicembre 1983, 84/336 del 19 giugno 1984, 85/586 del 20 dicembre 1985, 87/489 del 22 settembre 1987 e 88/406 del 14 giugno 1988, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643 dell'11 dicembre 1984, 90/422 e 90/423 del 26 giugno 1990;
Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, recita: "Il Ministro della sanita', con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati";
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze generali del 20 luglio 1995 e del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. O b i e t t i v i
Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e di bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della leucosi bovina enzootica.
Il piano nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica di cui al successivo art. 18, e' diretto ai seguenti obiettivi:
l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini;
la protezione degli allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.