DECRETO 2 maggio 1996, n. 358 - Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica

Coming into Force25 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/10/096G0379/CONSOLIDATED/19971216
Published date10 Luglio 1996
Enactment Date02 Maggio 1996
Official Gazette PublicationGU n.160 del 10-07-1996
Capitolo I GENERALITA'
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente: "Misure contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";

Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente: "Norme per la profilassi della leucosi enzootica dei bovini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 riguardante il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modificazioni del decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1987;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992;

Ritenuta l'urgenza di armonizzare la normativa nazionale sul controllo e il risanamento dalla leucosi bovina enzootica a quella della Unione europea, anche al fine di realizzare il libero scambio di animali fra i Paesi membri;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' stato pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109 e 79/111 del 24 gennaio 1979, 80/219 del 22 gennaio 1980, 80/1098 e 80/1099 dell'11 novembre 1980, 80/1274 del 22 dicembre 1980, 82/893 del 21 dicembre 1982, 83/646 del 13 dicembre 1983, 84/336 del 19 giugno 1984, 85/586 del 20 dicembre 1985, 87/489 del 22 settembre 1987 e 88/406 del 14 giugno 1988, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643 dell'11 dicembre 1984, 90/422 e 90/423 del 26 giugno 1990;

Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, recita: "Il Ministro della sanita', con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati";

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze generali del 20 luglio 1995 e del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. O b i e t t i v i

  1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e di bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della leucosi bovina enzootica.

  2. Il piano nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica di cui al successivo art. 18, e' diretto ai seguenti obiettivi:

  1. l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini;

  2. la protezione degli allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    1. bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina e bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e succesive modificazioni;

    2. bovini e bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

    3. allevamento bovino e bufalino indenne da leucosi bovina enzootica: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al successivo art. 8 e che sia riconosciuto indenne ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

    4. azienda: il complesso agricolo o la stalla di chi commercia animali ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;

    5. veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanita', dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unita' sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

    6. eradicazione: l'eliminazione della leucosi bovina enzootica e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;

    7. mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui si vendono o si acquistano, o in cui si raccolgono, si caricano o si imbarcano bovini o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

    8. animale infetto: quello che risponde positivamente agli esami sierologici come dal successivo art. 6, comma 1;

    9. animali allo stato brado: gli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.

  2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la qualifica sanitaria di "Indenne" e' il territorio di una provincia.

Art 3.

O b b l i g h i

  1. L'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini, e' obbligatoria su tutto il territorio nazionale. E' cura del direttore generale della unita' sanitaria locale accantonare i fondi relativi.

  2. L'art. 2 della ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 e' cosi' modificato: "All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, viene aggiunta la leucosi bovina enzootica sia nella sua forma tumorale e sia nella forma di positivita' sierologica".

  3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro il 1997 la qualifica sanitaria prevista dal presente regolamento. Tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini e bufalini devono essere altresi' identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento o all'azienda di provenienza dei singoli.

  4. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento ai sensi del presente regolamento e' vietata l'introduzione di bovini e bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica e che sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per la leucosi bovina enzootica effettuato da non oltre trenta giorni.

  5. Nei casi in cui siano da effettuare prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdite di sangue, anche per operazioni di contenimento, su animali della specie bovina e bufalina, si devono utilizzare, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate.

  6. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini o bufalini devono notificare al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonche' la consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria dei capi. Essi devono altresi' comunicare entro otto giorni la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.

  7. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unita' sanitaria locale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT