DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 560 - Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione

Coming into Force13 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/29/096G0587/ORIGINAL
Enactment Date16 Settembre 1996
Published date29 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.254 del 29-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528 del 1982 e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528 del 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Titolo V NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE Art. 28. O g g e t t o

  2. Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attivita' inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono. Art. 29. Estratti conto settimanali dei raccoglitori

  3. Il mercoledi' successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente:

    1. il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso;

    2. l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

    3. il numero e l'importo delle vincite pagate;

    4. il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate;

    5. il numero e l'importo delle giocate annullate;

    6. l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva. Art. 30. Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori

  4. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedi' della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o piu' aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale. Art. 31. Riscossioni del concessionario

  5. Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29. Art. 32. Riepilogo annuale dei raccoglitori

  6. Il concessionario, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette via terminale ad ogni raccoglitore un riepilogo relativo a tutte le settimane di concorso di competenza contabile dell'anno precedente. Art. 33. Versamenti del concessionario

  7. Il concessionario, entro il lunedi' seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione, nonche' dell'importo delle ritenute dovute ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori. L'estratto della relativa quietanza viene inviato, a cura della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

  8. Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o in parte, oppure venga effettuato in ritardo, nei confronti del concessionario si applicano le penalita' per inadempimento previste dall'atto di concessione.

  9. Entro la prima settimana di ciascun mese il concessionario provvede al versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo delle ritenute, relative alle vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT