LEGGE 2 agosto 1982, n. 528 - Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto

Coming into Force28 Agosto 1982
Enactment Date02 Agosto 1982
Published date13 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/13/082U0528/CONSOLIDATED/20041231
Official Gazette PublicationGU n.222 del 13-08-1982
Titolo I ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.

Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.

Art 2.

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

Art 2.

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

Art 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna scommessa e' fissato in L. 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore puo' frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire duemila.

Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

((L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro)).

Art 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. 9

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.9

Art 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. (9)10

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.(9)10

Art 4.

Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati, che assicurano la immediata trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il rilascio di uno scontrino attestante l'avvenuta giocata.

Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverra' l'estrazione; il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore; l'indicazione dell'importo della scommessa; i numeri prescelti; le poste; le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.

Art 4.

((1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

  1. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

  2. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.

  3. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.

  4. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

  1. per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;

  2. per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente)).

Art 5.

Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona e' determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

La commissione di zona e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.

La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarita' delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.

Art 6.

Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.

Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT