DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 303 - Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto

Coming into Force09 Novembre 1990
Enactment Date07 Agosto 1990
Published date25 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/10/25/090G0356/CONSOLIDATED/20021031
Official Gazette PublicationGU n.250 del 25-10-1990
TITOLO I ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528/1982 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528/1982;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

Gestione del gioco

  1. Il servizio del lotto e' amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che lo gestisce attraverso la propria direzione centrale commerciale e gli ispettorati compartimentali da essa dipendenti.

Art 1.

(Gestione del gioco).

1. Il servizio del lotto e' amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero e' affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilita' e di idoneita' tecnica.

Art 2.

Determinazione delle vincite

  1. L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.

  2. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non puo' eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio e' ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Art 3.

Modalita' di raccolta delle giocate

  1. Le giocate si ricevono mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate.

  2. I dati relativi vengono trasmessi al centro di elaborazione, con la possibilita' di effettuare tempestivamente l'annullamento in caso di errore.

  3. Al giocatore viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della giocata e quella in cui avverra' l'estrazione, l'importo della scommessa ed i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa, nonche' il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore. Ogni scontrino deve contenere una sola giocata.

Art 4.

Compenso ai raccoglitori

  1. Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da conguagliare all'atto del versamento delle somme riscosse, e' fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.

Art 5.

Importo delle giocate. Graduazione del gioco

  1. Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L'importo di una giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a L. 2.000.

  2. L'importo della giocata puo' essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantita' dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.

  3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.

Art 6.

Ripartizione in sorti delle giocate

  1. Non possono essere accettate giocate effettuate su sorti non realizzabili con la quantita' dei numeri giocati.

  2. Parimenti non possono essere accettate le giocate nelle quali la somma delle poste scommesse sulle singole sorti, tra le quali si intende ripartire la giocata, non coincide con l'ammontare complessivo della giocata stessa. In tal senso viene programmato il sistema informatico.

  3. Tali giocate, qualora per qualsiasi motivo risultassero accettate, non producono alcun diritto a favore del giocatore nell'ipotesi del comma 1, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

  4. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, in caso di vincita, l'importo complessivo giocato viene ridistribuito proporzionalmente alle singole poste, anche in deroga al disposto del comma 2 dell'art. 5.

Art 7.

Requisiti di validita' dello scontrino

  1. Il giocatore e' tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile. 2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.

Art 8.

Chiusura settimanale del gioco

  1. La raccolta del gioco del lotto deve cessare almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di estrazione.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione.

Art 9.

Commissione di zona

  1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.

  2. La predetta commissione e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

  3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art 10.

Deposito e custodia delle matrici

  1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

Art 11.

Esclusione di giocate dall'estrazione

  1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

  2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

  3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.

Art 12.

Pubblicazione dei numeri estratti

  1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990.

  2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilita' collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.

  3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.

  4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.

Art 13.

Determinazione e convalida delle vincite

Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto

  1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta.

  2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.

  3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT