DECRETO 26 maggio 2009, n. 87 - Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)

Coming into Force28 Luglio 2009
Published date13 Luglio 2009
Enactment Date26 Maggio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/07/13/009G0098/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.160 del 13-07-2009
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;

Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella seduta del 30 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6661 del 26 marzo 2009; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Insegnamento del restauro

  1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.

  2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

    3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le universita' rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.

  3. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del presente decreto.

Art 2.

Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo

  1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.

  2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.

  3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.

  4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.

  5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.

  6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.

  7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.

  8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attivita' tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.

Art 3.

Caratteristiche del corpo docente

  1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    1. abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;

    2. abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;

    3. abbiano maturato un'esperienza...

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